Quale rilevanza giuridica per le trattative?
Gli atti riconducibili alle trattative non obbligano alla conclusione del contratto.
Tuttavia, avendo riguardo all’ ordinamento italiano, il nostro legislatore non è indifferente rispetto a questa fase precontrattuale. Trovano applicazione le norme di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. previste in sede di contratto in generale, riferite alle trattative ed alla responsabilità precontrattuale.
Art. 1337: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Art. 1338: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’ invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’ altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
La rilevanza giuridica delle trattative si manifesta nell’ipotesi patologica di comportamento scorretto delle parti, in violazione del principio di buona fede, tale da dar luogo alla responsabilità precontrattuale. Rileva, a beneficio della parte che ha subito la violazione del principio di buona fede, il diritto al risarcimento del c.d. interesse negativo. Esso presuppone la mancata conclusione o l’invalidità del contratto e consiste nei vantaggi che sarebbero stati ottenuti o nei danni che sarebbero stati evitati non iniziando la trattativa o non confidando nella validità del contratto.
Quali sono gli schemi negoziali preparatori nella prassi del commercio internazionale?
Si ricorre alle Lettere di intenti o Memorandum of Agreement. Siamo dinanzi a documenti che, cronologicamente, si situano prima che le parti abbiano raggiunto un accordo organico e quindi prima della conclusione del contratto, prima che sorgano vincoli alla loro volontà. Le parti, nel pieno esercizio della loro libertà negoziale, scelgono di redigere tali documenti precontrattuali per registrare intese preliminari di merito e di metodo.
Lettere di intenti hanno natura programmatica. Esse, dunque, non contengono la volontà delle parti di vincolarsi, esprimono l’ interesse a proseguire la trattativa, descrivono le modalità di conduzione delle trattative, individuano le intese da raggiungere, stabiliscono che le intese raggiunte non rivestono carattere essenziale.
È bene considerare alcuni rischi da evitare nella redazione delle lettere di intenti: scarsa chiarezza – una redazione poco attenta ai profili giuridici in essa implicati – contenuti non sufficientemente condivisi al punto da lasciare il sospetto che le parti muovano da intenti divergenti. Occorre tenere distinte dalle lettere di intenti istituti quali le proposte di contratto, l’accettazione di una proposta, il contratto preliminare, contratti definitivi sottoposti a condizione sospensiva.